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Ordinanza — n. 34409/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for untimeliness; third party failed to oppose within 15 days before filing appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34409/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to file a timely opposition to the lower court's rejection order. Although the applicant was a third party entitled to request revocation of confiscation, the law requires an opposition within fifteen days of notification, which expired on March 21, 2025. The court rejected the argument that the appeal could be reclassified as an opposition, ruling that such conversion is impossible when the appeal is filed after the statutory deadline for the correct remedy has passed.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: A third party's right to request revocation of preventive confiscation must be exercised via opposition within fifteen days; if the appeal is filed after this deadline, it cannot be reclassified as an opposition and is inadmissible.

Parole chiave

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preventive confiscation third party rights timely opposition statutory deadline reclassification of appeal procedural inadmissibility confiscation revocation revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Considerato anche che, nel caso in esame, Scorza non ha provveduto ad impugnare ex art. 667, comma 4, cod.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
283119 - 01, ha affermato che la regola di cui all'art. 568, comma 5, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in questa Sede, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 568 cod. proc. pen
283119 - 01, ha affermato che la regola di cui all'art. 568, comma 5, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ordinanza n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri
pen., l'eventuale ordinanza di rigetto adottata all'esito dell'opposizione è, infine, suscettibile di ricorso in cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri, Rv.
Sez. 5, n. 50946 del 19/10/2017, Intieri
Sez. 5, n. 50946 del 19/10/2017, Intieri, Rv.
Sez. 5, n. 40053 del 4 luglio 2014, Gavinelli
271462 - 01; Sez. 5, n. 40053 del 4 luglio 2014, Gavinelli, Rv.
Sez. 5, n. 22592 del 02/02/2022
263425; da ultimo, Sez. 5, n. 22592 del 02/02/2022, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORZA FRANCESCO nato a PALERMO il 08/10/1969 avverso l'ordinanza del 28/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco Scorza, quale terzo interessato estraneo al procedimento di prevenzione, ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Palermo, Sezione Misure di prevenzione, quale giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di revoca della confisca; Considerato che in tema di confisca di prevenzione, il terzo che non è stato parte del procedimento, può chiedere la revoca della confisca mediante incidente di esecuzione ed, in caso di decreto di rigetto, proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., l'eventuale ordinanza di rigetto adottata all'esito dell'opposizione è, infine, suscettibile di ricorso in cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri, Rv. 273041 - 01, in una fattispecie relativa a procedimento disciplinato dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, in cui la Corte ha convertito in opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione proposto dall'interessato direttamente avverso il rigetto della richiesta di revoca della confisca);

Considerato anche che, nel caso in esame, Scorza non ha provveduto ad impugnare ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. l'ordinanza di rigetto, con l'opposizione da proporsi a pena di decadenza nei quindici giorni dalla notifica della decisione, bensì ha proposto direttamente ricorso per cassazione; Considerato inoltre che la possibilità di riqualificare il ricorso come opposizione ai sensi della regola generale di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen. deve avere risposta negativa nel caso di specie, alla luce del principio per cui tale regola non è applicabile qualora l'impugnazione non consentita sia stata presentata in un termine superiore a quello massimo previsto per il rimedio correttamente esperibile (cfr.

Sez. 5, n. 50946 del 19/10/2017, Intieri, Rv. 271462 - 01; Sez. 5, n. 40053 del 4 luglio 2014, Gavinelli, Rv. 263425; da ultimo, Sez. 5, n. 22592 del 02/02/2022, Rv. 283119 - 01, ha affermato che la regola di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte, sicché, se proposta a giudice incompetente, quest'ultimo trasmette gli atti a quello ritenuto competente, non è applicabile ove la parte non abbia osservato le formalità prescritte per il mezzo di impugnazione risultante dalla conversione.): difatti il ricorso proposto in luogo dell'opposizione risulta non essere tempestivo ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza è stata notificata il 6 marzo 2025 e il termine di quindici giorni è decorso il 21 marzo 2025, mentre il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 1 aprile 2025;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in questa Sede, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consi li re est