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Ordinanza — n. 34408/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for being outside statutory grounds and lacking specific legal defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34408/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible without procedural formalities. The appellant argued a defect in reasoning, but the court found the appeal violated Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, which restricts appeals to specific grounds like legal qualification errors or penalty illegality. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds; generic defects in reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal defect in reasoning Cassation inadmissibility legal qualification error court costs award motivi di cassazione rinuncia alla motivazione motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
ed applicativa della pena concordata per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il motivo non è consentito oltre ad essere del tutto generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Law n. 103 of 2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMINI RICCARDO nato a COMO il 13/02/1998 avverso la sentenza del 20/02/2025 del G.U.P. del TRIBUNALE DI MILANO Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Riccardo Palmini ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il motivo non è consentito oltre ad essere del tutto generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigli re estensore (Il Preidente