Cassation court dismisses appeal regarding theft consummation when police block suspect after they gain control of stolen goods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft and unlawful knife carrying. The appellant argued for a reclassification of the crime, but the court found the appeal's arguments generic and contrary to established case law. The decision rests on the principle that theft is consummated once the perpetrator achieves full, autonomous, and effective control over the stolen item, even if briefly interrupted by police intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 626 cod. pen.; Art. 56 cod. pen.: The crime of theft is consummated when the perpetrator acquires full, autonomous, and effective control over the stolen goods, regardless of subsequent brief interruption by law enforcement monitoring.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO SALVATORE nato a ERICE il 26/09/1994 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Salvatore Orlando ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di Trapani che condannava il ricorrente alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 180,00 di multa, in relazione al delitto di furto pluriaggravato e porto ingiustificato di coltello; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di furto ed in relazione alla riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 56 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui - cfr. Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Ibo, Rv. 288010 - 01 - integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza (in motivazione la Corte ha precisato che non ha rilevanza, ai fini della configurabilità della fattispecie nella forma consumata, l'osservazione a distanza della polizia, sia in quanto frutto di un'iniziativa occasionale, sia in quanto costituisca l'esito di una pregressa attività di indagine già in corso a carico del reo; nello stesso senso, cfr.
Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016, che ha ritenuto che integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di gasolio, sottratti con un tubo dal serbatoio di una scuola materna, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; nel stesso senso, Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266);
Considerato anche che il motivo di ricorso è generico, in quanto fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, avendo anche la sentenza impugnata evidenziato come l'impossessamento significativo avvenne anche in ragione della fuga posta in essere che sottraeva la refurtiva alla signoria della persona offesa. In sostanza la Corte territoriale ha reso una motivazione congrua ed esente da vizi logici, offrendo un'ampia ricostruzione delle ragioni alla base del suo convincimento.
Dal compendio probatorio si evince che il reato di furto si è perfezionato; il soggetto agente è entrato nella piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, esercitando sulla stessa un potere, seppur momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla dopo aver visto le forze dell'ordine, presenti casualmente sul posto e fuori dal servizio; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consi li