Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34400/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility of new non-prosecution ground raised for first time in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34400/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense raised the non-prosecution ground for particular minor facts for the first time in this stage. The appellant argued that the new statutory provision should apply, but the court noted the request was never made during the appellate proceedings. Consequently, the appeal was rejected as generic and untimely under procedural rules governing new causes of exclusion.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A new cause of exclusion of punishability introduced by law cannot be raised for the first time in the Court of Cassation if it was already in force at the time of the appellate judgment, unless a specific novum justifies a re-evaluation of the facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-prosecution ground particular minor facts first time in cassation procedural inadmissibility novum requirement exclusion of punishability appellate judgment date esibizione dei documenti d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge ex art. 606 lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art.
Art. 131-bis cod. pen.
in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - non è consentito, perchè inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza.
Art. 620, comma primo lett I), cod. proc. pen.
pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett I), cod. proc. pen. (nello stesso senso, con riferimento alla novella dell'art.
art. 489 cod. pen
Rilevato che Issam Asseffa ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha condannato il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al delitto previsto dall'art. 489 cod.
art. 129 cod. proc. pen
in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina
pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
A tale conclusione deve giungersi sia guardando al principio di diritto fissato da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 1, n. 46924 del 13/07/2023
Sez. 1, n. 46924 del 13/07/2023, Rv.
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo
N. 57491 del 2017
N. 43838 del 2016
271877 - 01, N. 43838 del 2016 Rv.
N. 21465 del 2019
268281 - 01, N. 21465 del 2019 Rv.
N. 23174 del 2018
275782 - 01, N. 23174 del 2018 Rv.
N. 19207 del 2017
266678 - 01, N. 19207 del 2017 Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASSEFFA ISSAM nato in MAROCCO il 11/03/1977 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE D'APPELLO DI CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Issam Asseffa ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha condannato il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al delitto previsto dall'art. 489 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge ex art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - non è consentito, perchè inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza. Sul punto, la Corte di cassazione ha specificato che in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678).

Nel caso di specie, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto come riformata in senso più favorevole (applicabilità generalizzata a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, eliminando ogni riferimento al limite massimo della pena edittale; inserimento, tra i parametri utilizzabili dal giudice per valutare l'offensività del fatto, anche della condotta susseguente al reato) era già suscettibile di deduzione nel giudizio di appello, essendo la sentenza stata emessa in data 11 dicembre 2024 e la novella normativa già in vigore dal 30 dicembre 2022: per quanto l'appello era stato proposto prima della riforma dell'art. 131-bis cod. pen. - intervenuta a mezzo dell'art. 1, comma 1, lett.

c) n. 1 del d.lgs. 30 ottobre 2022 n. 150 - la richiesta di applicazione della causa di non punibilità non è stata avanzata neanche in sede di conclusioni. Pertanto, la richiesta avanzata dalla difesa in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. integra un motivo inedito. A tale conclusione deve giungersi sia guardando al principio di diritto fissato da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594 - 01, che in ordine alla introduzione della nuova causa di punibilità, di cui all'art. 131-bis cod. pen. affermava che solo se la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore del d.

Igs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett I), cod. proc. pen. (nello stesso senso, con riferimento alla novella dell'art. 131 bis cod. pen. Sez. 1, n. 46924 del 13/07/2023, Rv. 285408 - 01).

Sia anche in considerazione del condivisibile principio per il quale l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ragione della natura sostanziale dell'istituto, è questione proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che il ricorrente, che ne è onerato a pena di inammissibilità del ricorso per genericità, alleghi l'esistenza di un "novum", non deducibile prima della novellazione della norma, che imponga una rivalutazione del fatto ai fini dell'applicazione dell'esimente (Sez. 4, n. 15815 del 15/03/2023, dep. 14/04/2023, n.m., in una fattispecie relativa a reato sanzionato con pena che già consentiva l'applicazione della causa di non punibilità, in cui la Corte ha escluso che costituisse un "novum" la modifica della cornice edittale seguita alla novellazione dell'art. 131-bis cod. pen.).

In sostanza, nel caso in esame, la sentenza è successiva alla modifica normativa più favorevole e comunque il ricorso è generico perché non chiarisce sotto quale profilo l'innovazione normativa troverebbe applicazione per l'imputato. Infine, come affermato da Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 10/02/2022, Polillo, Rv. 282773 - 01, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (conf.:

N. 57491 del 2017 Rv. 271877 - 01, N. 43838 del 2016 Rv. 268281 - 01, N. 21465 del 2019 Rv. 275782 - 01, N. 23174 del 2018 Rv. 272789 - 01, N. 20270 del 2016 Rv. 266678 - 01, N. 19207 del 2017 Rv. 269913 - 01);v Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 settembre 2