Italian Court dismisses appeal for aggravated attempted theft due to generic and inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ucha Jokhadze inadmissible for failing to meet statutory requirements. The appellant argued the lower court's decision was illogical and unmotivated, but the court found these grounds generic and unconnected to the specific case facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, assertive, and not correlated to the specific case facts, as such arguments fail to demonstrate the requisite legal error for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOKHADZE UCHA nato il 08/04/1981 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ucha Jokhadze ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per tentato furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la manifesta illogicità e la mancanza della motivazione, nonché il travisamento delle risultanze processuali -, è patentemente generico poiché contiene la già menzionata allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/0