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Ordinanza — n. 34397/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34397/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34397/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATO DIEGO nato a CECCANO il 16/03/1995 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (/' Rilevato che Diego Moscato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (rimarcando che egli era l'unico in grado di conoscere la posizione del portafogli della vittima e che i suoi genitori conviventi hanno restituito la tessera bancomat, in esso contenuta, al proprietario), avendo la difesa reiterate le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, in particolare prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (cfr.

Regesto Legislator

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art. 624 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34397/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 624 bis cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (rimarcando che egli era l'unico in grado di conoscere la posizione del portafogli della vittima e che i suoi genitori conviventi hanno restituito la tessera bancomat, in esso contenuta, al proprietario), avendo la difesa reiterate le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, in particolare prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate addebito di tasse anticipo delle spese modalità di calcolo dell'ammenda impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 624 bis cod. pen
Rilevato che Diego Moscato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 624 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCATO DIEGO nato a CECCANO il 16/03/1995 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (/'

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Diego Moscato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (rimarcando che egli era l'unico in grado di conoscere la posizione del portafogli della vittima e che i suoi genitori conviventi hanno restituito la tessera bancomat, in esso contenuta, al proprietario), avendo la difesa reiterate le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, in particolare prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delf,a ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il