Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34394/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraudulent bankruptcy as inadmissible due to procedural defects and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34394/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gabriele Tocchio inadmissible, confirming the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant's arguments regarding unexamined police reports and the quality of the administrative qualification were deemed manifestly unfounded and generic. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline has expired or if the grounds raised are manifestly unfounded, generic, or fail to specify how evidence would have influenced the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent bankruptcy procedural inadmissibility statutory deadline manifestly unfounded generic arguments procedural costs penalty fund perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
274040 - 01); considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la mancata assunzione di una prova decisiva - è manifestamente infondato e generico, in quanto i testi di polizia giudiziaria non escussi non erano stati richiesti dalla difesa dell'imputato ex art. 495, comma 2, cod.
Art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU
pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art.
Art. 111, comma 2, della Costituzione
d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti»); in ogni caso, il ricorso non indica in che termini le testimonianze in discorso avrebbero inciso sulla decisione (Sez.
Art. 217 legge fall.
261799 - 01) considerato che il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione, segntannente in ordine alla qualità di amministratore di fatto del ricorrente ed eccepite la prescrizione, dovendosi qualificare il fatto ex art. 217 legge fall.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.
Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea
Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv.
Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R.
281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv.
Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.
276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv.
Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise
pen.; a seguito della revoca dell'ammissione del teste Manganelli (addotto dalla difesa) da parte del Tribunale, nulla è stato eccepito dal difensore presente in udienza (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv.
Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Impellizzeri
111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti»); in ogni caso, il ricorso non indica in che termini le testimonianze in discorso avrebbero inciso sulla decisione (Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Impellizzeri, Rv.
Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto
Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, PR.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOCCHIO GABRIELE nato a BORBONA il 27/02/1960 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (yz-V

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gabriele Tocchio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, il 4 settembre 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 10 settembre 2025, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la mancata assunzione di una prova decisiva - è manifestamente infondato e generico, in quanto i testi di polizia giudiziaria non escussi non erano stati richiesti dalla difesa dell'imputato ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; a seguito della revoca dell'ammissione del teste Manganelli (addotto dalla difesa) da parte del Tribunale, nulla è stato eccepito dal difensore presente in udienza (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 - 01:

«la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti»); in ogni caso, il ricorso non indica in che termini le testimonianze in discorso avrebbero inciso sulla decisione (Sez. 5, n. 32379 del 12/12/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236;

Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR., Rv. 261799 - 01) considerato che il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione, segntannente in ordine alla qualità di amministratore di fatto del ricorrente ed eccepite la prescrizione, dovendosi qualificare il fatto ex art. 217 legge fall. - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr.

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), affidandosi peraltro ad assedi generici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende