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Sentenza — n. 34391/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal dismissal due to statute of limitations; crimes extinguished before judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34391/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's dismissal of the appeal without remanding the case. The appellant argued procedural violations regarding notification and genericity of grounds, while the court focused on substantive extinction of the crime. The court determined the offenses were extinguished by the statute of limitations, which expired in March 2024, prior to the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 157, 159, 161 cod. pen.: When the maximum penalty for a crime is six years or less and no suspension of the limitation period applies, the crime is extinguished seven years and six months after the offense; if the limitation period expires before the appellate judgment, the appeal must be annulled without remand.

Parole chiave

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statute of limitations extinction of crime appellate procedure genericity of grounds notification violation Cassation annulment limitation period calculation motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
L'ammissibilità dei motivi di ricorso impone di verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 157 cod. pen.
Art. 159 cod. pen.
Non registrandosi cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt.
Art. 161 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
L'ammissibilità dei motivi di ricorso impone di verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 159 cod. pen
Non registrandosi cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: /12,/43SI- JANDOUBI MOHAMED nato in TUNISIA il (16/192_13.821 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

iai lo Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile l'appello da questi proposto nei confronti del provvedimento di primo grado, con il quale era stato dichiarato responsabile dei delitti di furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo, il ricorrente denunzia la violazione di norme processuali per essergli stato notificato il decreto di citazione a giudizio di appello per il solo fine di dichiarare la prescrizione e avere poi la Corte, invece, dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi.

Ne sarebbe conseguita dunque una grave violazione del diritto di difesa, stante anche l'avvenuta celebrazione dell'udienza con rito cartolare. Con il secondo, il ricorrente censura la violazione della legge penale e la mancanza della motivazione eccependo la non genericità dei motivi di impugnazione presentati. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato. In effetti, in data 21 gennaio 2025 la cancelleria della Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Roma ha provveduto a notificare il decreto di citazione inserendo l'indicazione "al solo fine di dichiarare la prescrizione" mentre, con sentenza del 4 marzo 2025 ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per assoluta genericità dei motivi.

Anche il secondo motivo non è manifestamente infondato, in quanto la doglianza d'appello era tesa a evidenziare come l'imputato in fuga non fosse mai stato 'perso di vista' dalla persona offesa, cosicché errata era la valutazione del giudice di primo grado che aveva ritenuto che quest'ultima avesse perso il controllo e la vigilanza sulla res. Il punto della decisione di primo grado veniva affrontato dall'appello in modo non generico. L'ammissibilità dei motivi di ricorso impone di verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

In quest'ottica, i reati risultano estinti per prescrizione. Commessi in data 06 settembre 2016, i reati di cui artt. 624-bis e 337 cod. pen. erano puniti, al momento della commissione del fatto, con la reclusione pari o inferiore nel massimo ad anni sei. Non registrandosi cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei, e risulta quindi spirato il 5 marzo 2024, quindi prima della sentenza di appello. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 1