Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34388/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific critique of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34388/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Curci Cataldo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to address specific grievances regarding the location of the crime, but the court found these arguments generic and unsupported by the record. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specific critique required by law, rendering it procedurally invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specifically critique the reasoning of the lower court on the grounds raised, as generic complaints without concrete engagement with the judgment's specific arguments do not constitute a valid legal challenge.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific critique generic arguments procedural defect court costs and fine ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 624-bis cod. pen.
pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod.
Art. 625 cod. pen.
art. 624-bis cod. pen
pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv.
Sez. 4, n. 18793 del 28/03/2019, Macaluso
pure Sez. 4, n. 18793 del 28/03/2019, Macaluso, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
275762 - 01), così disattendendo in maniera congrua la prospettazione difensiva; e il ricorso non si è confrontato con tale motivazione difettando, dunque, di un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCI CATALDO nato a FASANO il 23/07/1966 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Curci Cataldo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto la prevalenza delle attenuanti generiche e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen. - e il secondo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe argomentato sulle specifiche doglianze formulate dall'appellante (relative alla missiva prodotta per escludere che il fatto sia stato commesso in un luogo di privata dimora - sono manifestamente infondati e generici in quanto la Corte territoriale, sulla scorta degli elementi acquisiti a seguito della rinnovazione dell'istruttoria (e, segnatamente, della testimonianza assunta), ha indicato gli elementi da cui ha tratto che nel luogo del commesso reato (di cui ha fornito sia la descrizione sia l'ordinario utilizzo: cfr. p. 7 s. della sentenza impugnata), pur essendo destinato ad attività lavorativa o professionale, si svolgessero non occasionalmente atti della vita privata, non fosse aperto al pubblico né accessibile a terzi senza il consenso del titolare, così argomentando in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 18793 del 28/03/2019, Macaluso, Rv. 275762 - 01), così disattendendo in maniera congrua la prospettazione difensiva; e il ricorso non si è confrontato con tale motivazione difettando, dunque, di un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Camnnarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così