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Ordinanza — n. 34363/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against provisional home detention order as non-appealable interlocutory measure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34363/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the magistrate's provisional order regarding home detention is non-appealable due to its interlocutory nature. The appellant argued for final review by the Tribunal, but the court reaffirmed established precedent that such provisional decisions cannot be contested in cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis comma 1 legge n. 354 del 26 luglio 1975; Ord. pen. artt. 47-quinquies, commi 1 e 7: The provisional order by the supervision magistrate regarding the application of alternative detention measures is non-appealable as it possesses merely interlocutory character, reserving final decision-making authority for the Tribunal.

Parole chiave

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provisional order home detention non-appealable measure interlocutory decision supervision magistrate cassation inadmissibility penal execution sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis comma 1 legge n. 354 del 26 luglio 1975
Art. 47-quinquies, commi 1 e 7 Ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai
Sez. 7, n. 375 del 29/05/2014, Scarpetta
Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007, Missanelli
261889; Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007, Missanelli, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

TONA ORDINANZA Paparcurio Mario, nato a Tolfa il 24/09/1966 avverso l'ordinanza del 29/04/2025 del Magistrato di sorveglianza di Viterbo udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Mario Paparcurio ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con cui il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento provvisorio dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare e denuncia l’erronea interpretazione della disciplina di cui agli artt. 4-bis comma 1 legge n. 354 del 26 luglio 1975 (ord. pen.) e 47-quinquies, commi 1 e 7, Ord. pen.; richiamato il principio affermato in sede di legittimità secondo cui l'esercizio, a opera del magistrato di sorveglianza, del potere di provvedere in via provvisoria sulla richiesta dell'interessato di applicazione della misura alternativa, si risolve nell'adozione di un provvedimento non impugnabile attesa la sua natura appunto provvisoria, spettando al Tribunale e non al Magistrato la competenza a decidere in via definitiva sulle domande di misura alternativa; rilevato che tale principio è stato reiteratamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, chiarendosi che «in materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria» (ex multis Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145.

Fattispecie in cui la Corte, a fronte della declaratoria d’inammissibilità della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare ha altresì escluso che il Magistrato di Sorveglianza dovesse trasmettere gli atti al Tribunale; sulla natura di provvedimento di natura meramente interinale si vedano anche Sez. 7, n. 375 del 29/05/2014, dep. 2015, Scarpetta, Rv. 261889; Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007, Missanelli, Rv. 236879); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso