Cassation court dismisses appeal against appellate court's rejection of criminal continuability due to lack of novelty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the applicant's claim for criminal continuability lacked novelty. The applicant argued that a recent Supreme Court decision allowed overcoming preclusion based on temporal factors, but the court found this misinterpreted existing case law. The court held that a simple section decision does not constitute a new binding precedent and that the temporal gap alone does not prove a lack of unitary criminal planning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 641 c.p.p.; Art. 81 c.p.: A new jurisprudential direction allowing the recognition of criminal continuability despite a temporal gap is only valid if issued by the Court of Cassation in a Sezioni Unite decision, not by a simple section, and must demonstrate a substantive shift in legal interpretation rather than merely reiterating established criteria regarding temporal contiguity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - GIORGIO POSCIA EVA TOSCANI GIOVANBATTISTA TONA Ord. n.sez.13315/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 19538/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMONICA FERRUCCIO nato a Frascati il 05/09/1976 avverso l'ordinanza del 13/05/2025 della Corte di appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34361/2025 Roma, lì, 21/10/2025
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ferruccio Casamonica, per mezzo del suo difensore avv. Marco Nervegna, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 13 maggio 2025 con cui la Corte di appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di concessione dell’istituto della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emesse dalla Corte di appello di Roma in data 24 gennaio 2020, divenuta definitiva in data 23 febbraio 2021, e in data 10 febbraio 2020, divenuta irrevocabile in data 14 settembre 2021, con le quali egli è stato condannato per un delitto di rapina aggravata commesso il 05/08/2016 e per reati di furto in abitazione, rapina aggravata, minaccia aggravata, tentato omicidio commessi tra il 07/10/2017 e il 14/12/2017, ritenendo trattarsi di mera riproposizione di una richiesta già respinta in data 21/06/2022, senza la prospettazione di elementi di novità; rilevato che il ricorrente deduce, con tre motivi, la violazione di legge per avere la Corte omesso di valutare la sopravvenienza di un nuovo indirizzo giurisprudenziale, espresso dalla sentenza Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Rv. 287193, che ha sottolineato l’importanza del fattore temporale, nuovo indirizzo che consente di superare la preclusione derivante dal giudicato esecutivo; deduce poi il vizio di motivazione, per avere l’ordinanza omesso di valutare la sussistenza dell’elemento di novità indicato; deduce infine la violazione di legge, con riferimento all’art. 641 cod. proc. pen., per avere la Corte impedito, di fatto, la presentazione di una nuova istanza, benché fondata su elementi diversi; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, perché deduce l’omessa valutazione di un elemento di novità in realtà insussistente, non comportando la sentenza indicata un mutamento della giurisprudenza di legittimità, avendo questa Corte, sin dalla sentenza Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, individuato l’elemento della contiguità temporale come un indice sintomatico valutabile unitamente agli altri, quali l’omogeneità delle violazioni, la medesimezza della causale, le modalità della condotta ed altri, laddove la sentenza indicata dal ricorrente ha affermato che «In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali», così di fatto ribadendo il principio dettato dalle Sezioni Unite e comunque negando il riconoscimento della continuazione per la sola presenza di un «consistente iato temporale»; ritenuto il ricorso inammissibile anche perché espone un principio ermeneutico in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto ravvisabile un elemento di novità nella sopravvenienza di un nuovo e diverso indirizzo giurisprudenziale solo quando questo sia dettato dalla Cassazione a Sezioni unite, mentre in questo caso il mutamento giurisprudenziale, peraltro non sussistente, sarebbe ravvisabile in una sentenza di una Sezione semplice (vedi Sez.
U, n. 18288 del 21/01/2010, PM in proc. Beschi, Rv. 246651; Sez. 1, n. 30569 del 07/03/2019, Rv. 276604); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Giuseppe Santalucia