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Ordinanza — n. 34358/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses prisoner's appeal for receiving legal texts, ruling it an administrative act not subject to cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34358/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Turiano's appeal inadmissible regarding a surveillance magistrate's refusal to send him a criminal code. Turiano argued the request was a jurisdictional claim and the decision was illogical compared to a lower court ruling. The court rejected this, stating the order was purely administrative and did not infringe on subjective rights, thus precluding cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 35 Ord. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible against surveillance magistrate orders regarding the mode of exercising the right to receive texts, as these do not affect subjective rights and remain within the discretion of the penitentiary administration.

Parole chiave

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prisoner rights administrative order cassation inadmissibility legal texts delivery surveillance magistrate subjective rights penitentiary discipline codice di procedura penale

Disposizioni normative citate

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Art. 35 Ord. pen.
Tale provvedimento, emesso dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., non è impugnabile, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Art. 18-ter Ord. pen.
Art. 14-ter Ord. pen.
pen., né è consentito il reclamo ai sensi dell'art. 14-ter Ord. pen. o ai sensi dell'art.
Art. 71-ter Ord. pen.
o ai sensi dell'art. 71-ter Ord. pen., non trattandosi, come detto, di un provvedimento attinente al diritto a ricevere la corrispondenza, bensì di un provvedimento che applica il divieto di ricevere testi e libri con modalità diverse dall'acquisto diretto.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez.1, n. 37298 del 24/06/2021, Rv. 282010
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - GIORGIO POSCIA EVA TOSCANI GIOVANBATTISTA TONA Ord. n.sez.13275/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 18798/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a Messina il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 14/02/2025 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34358/2025 Roma, lì, 21/10/2025

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto emesso in data 14 febbraio 2025 il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha respinto la richiesta avanzata dal detenuto Francesco Turiano per essere autorizzato a ricevere dal proprio legale un codice penale e di procedura penale, trattandosi di una modalità non conforme alle disposizioni relative all'acquisto di libri.

2. Avverso il decreto, interpretato come rigetto di un reclamo, ha proposto ricorso Francesco Turiano, per mezzo del proprio difensore avv. Tindaro Celi, articolando tre motivi, con i quali deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'errata qualificazione del reclamo come generico anziché giurisdizionale, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., con conseguente vizio procedurale, per la non comprensibilità del provvedimento a causa della sua stesura manoscritta, e per la sua manifesta illogicità, essendo la decisione in contrasto con quella, di segno opposto, adottata dalla Corte di appello di Messina, che ha autorizzato una simile consegna, ed essendo erronea sia la qualificazione del codice come un libro, sia il riferimento alla sua provenienza da un soggetto terzo, trattandosi di testi non acquistabili mediante il mod. 393, in quanto non reperibili dall'impresa di mantenimento, e da qualificare come corrispondenza di natura processuale, intercorrente tra il detenuto e il suo difensore, sulla quale, peraltro, il detenuto stesso ha autorizzato il controllo di censura. 2.1.

In data 15/09/2025 il ricorrente ha depositato una memoria, con cui ribadisce la fondatezza dei motivi del ricorso, in particolare quanto alla qualificabilità del reclamo come giurisdizionale.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, e doglianze manifestamente infondate. La doglianza circa la asserita qualificazione dell'istanza come un reclamo generico è manifestamente infondata, perché il ricorrente non ha proposto al magistrato di sorveglianza alcuna impugnazione, bensì ha avanzato la richiesta di ricevere un testo giuridico, ovvero un codice penale e di procedura penale, non mediante il suo acquisto, bensì mediante invio da parte del proprio difensore.

Tale provvedimento, emesso dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., non è impugnabile, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione. In particolare non è ammesso il reclamo giurisdizionale, non essendo violato alcun diritto soggettivo, dal momento che il testo in questione non è equiparabile ad un documento processuale né ad una corrispondenza con il proprio legale, benché il detenuto, nella richiesta di autorizzazione presentata alla Corte di appello di Messina, abbia fatto riferimento all'art. 18-ter Ord. pen., né è consentito il reclamo ai sensi dell'art. 14-ter Ord. pen. o ai sensi dell'art. 71-ter Ord. pen., non trattandosi, come detto, di un provvedimento attinente al diritto a ricevere la corrispondenza, bensì di un provvedimento che applica il divieto di ricevere testi e libri con modalità diverse dall'acquisto diretto.

Il provvedimento impugnato, pertanto, ha una natura solo amministrativa, in quanto attiene alle modalità di esercizio del diritto all'acquisto e alla ricezione di testi, non impugnabile con il ricorso in cassazione, avendo questa Corte stabilito, peraltro con riferimento ad un provvedimento adottato a seguito di un reclamo, che «E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulla modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenza di ordine e disciplina interna» (Sez.1, n. 37298 del 24/06/2021, Rv. 282010).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Giuseppe Santalucia