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Ordinanza — n. 34357/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to failure to use a qualified defender as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34357/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner submitted the document personally without a qualified defender. Although the petitioner named a defender of trust, the appeal was drafted and signed solely by the detainee, violating the mandatory requirement for personal appeals against surveillance decisions. Consequently, the court ordered the petitioner to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 111, comma 7, Cost.: A cassation appeal against a surveillance decision must be signed by a qualified defender; personal submission without one renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of standing defender personal submission penalty surveillance decision appeal qualified defender requirement diritto di visita malattia e maternità congedo di assistenza ai familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 7, Cost.
Il ricorso, che può essere ritenuto ammissibile solo ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., nonostante la sua ridottissima incidenza sulla libertà personale, può essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
111, settimo comma, Cost., nonostante la sua ridottissima incidenza sulla libertà personale, può essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod.proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - GIORGIO POSCIA EVA TOSCANI GIOVANBATTISTA TONA Ord. n.sez.13268/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 18682/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCHETTI GAETANO nato a Triggiano il 26/09/1984 avverso il decreto del 21/03/2025 del Magistrato di sorveglianza di Bari; udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34357/2025 Roma, lì, 21/10/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 21 marzo 2025 il Magistrato di sorveglianza di Bari ha respinto la richiesta di concessione di un permesso orario avanzata da Gaetano Moschetti per recarsi in ospedale ove la propria moglie era in attesa di partorire.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso Gaetano Moschetti, qualificato dal magistrato di sorveglianza come ricorso per cassazione, con atto manoscritto e inviato personalmente al Tribunale di sorveglianza di Bari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che può essere ritenuto ammissibile solo ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., nonostante la sua ridottissima incidenza sulla libertà personale, può essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 – trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.

Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

2. Nel caso di specie il ricorrente ha nominato, contestualmente alla presentazione dell’impugnazione, un difensore di fiducia, ma il ricorso risulta redatto e sottoscritto personalmente dal detenuto istante, senza l'intervento di alcun difensore abilitato. Esso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Giuseppe Santalucia