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Ordinanza — n. 34354/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for fraudulent bankruptcy and document-based bankruptcy due to lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34354/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in qualifying his conduct as fraudulent rather than simple document-based bankruptcy and failed to address the possibility that accounting records were never kept. The court rejected these claims, noting the lower court's detailed reasoning regarding the removal of records and the appellant's deceptive statements to the bankruptcy administrator.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it is manifestly unfounded, lacks specificity by not comparing the contested points with the reasoning of the judgment, or if the party is not at fault for the inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of specificity requirement manifestly unfounded appeal fraudulent bankruptcy conviction court costs and fine documenti bancari falsità in documenti bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - GIORGIO POSCIA EVA TOSCANI GIOVANBATTISTA TONA Ord. n.sez.13250/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 18364/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEGINA MIRKO nato a Brescia il 15/12/1968 avverso la sentenza del 28/10/2024 della Corte di appello di Brescia; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34354/2025 Roma, lì, 21/10/2025

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mirko Legina, per mezzo del suo difensore avv. Gianfranco Abate, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 18 ottobre 2024 con cui la Corte di appello di Brescia, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per i delitti di bancarotta fallimentare distrattiva, in relazione alla vendita simulata di un autocarro, e di bancarotta fallimentare documentale, commessi in data 17/01/2018, ritenendo provato il dolo richiesto da quest'ultimo reato, e cioè l'avere egli, fino al 30/09/2016, tenuto le scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, al fine di creare un pregiudizio per i creditori, e per avere del tutto sottratto tali scritture, dal 01/10/2016, con le medesime finalità; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere i giudici errato nella qualificazione della condotta tenuta, costituente solo una fattispecie di bancarotta documentale semplice, e per avere omesso di motivare sia la sussistenza del reato di sottrazione delle scritture contabili asseritamente tenuta dal 01/10/2016, non avendo valutato la possibilità che tali scritture non siano state mai tenute, e per non avere conseguentemente motivato la sussistenza del dolo di pregiudicare i creditori con tale condotta; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto la sentenza ha ampiamente e logicamente motivato che le scritture contabili sono state sottratte, a partire dal 01/10/2016, e non solo mai tenute, perché sino alla data del 30/09/2016 esse erano state tenute, sia pure in modo parziale, e solo a partire da tale data esse non sono state affatto fornite al curatore fallimentare, evidenziandone così l'avvenuta sottrazione, e che la finalità di pregiudicare i creditori è dimostrata sia dalla omessa iscrizione, nelle scritture stesse, del bene aziendale poi sottratto, sia dalla omessa indicazione dei guadagni, che da un'indagine svolta dal curatore stesso sono risultati tali da smentire la versione del fallito di una insufficienza di questi a rendere remunerativa l'azienda; ritenuto il ricorso inammissibile anche per la sua mancanza di specificità, in quanto non si confronta con la sentenza, che motiva la sussistenza del dolo anche sulla base delle palesi falsità contenute nelle dichiarazioni che il fallito ha reso al curatore fallimentare durante la relativa procedura, circa l'esistenza delle scritture contabili, da lui asserita, e sulla base del suo ostinato silenzio circa l'esistenza, dapprima, e poi la reperibilità dell'autocarro sottratto; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Giuseppe Santalucia