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Ordinanza — n. 34352/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds for failing to raise recidiva and mitigation arguments in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34352/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Vincenzo Condello's appeal inadmissible for failing to raise specific legal arguments in the second instance. Condello challenged his conviction for possessing modified air rifles by claiming prescription due to excluded recidiva and requesting generic mitigating circumstances instead of equivalent ones. The court rejected these grounds because the arguments were not presented to the Court of Appeal, rendering them inadmissible for the first time at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must raise all legal grounds and exceptions in the second instance judgment; arguments not raised there are inadmissible for the first time.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidiva qualificata mitigating circumstances second instance procedure prescription of crime infrazione alla legge sulle armi parità delle armi porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
artt. 99 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - GIORGIO POSCIA EVA TOSCANI GIOVANBATTISTA TONA Ord. n.sez.13241/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 18195/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDELLO VINCENZO nato a Gioia Tauro il 28/02/1991 avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34352/2025 Roma, lì, 21/10/2025

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Vincenzo Condello, per mezzo del suo difensore avv. Domenico Putrino, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 10 dicembre 2024 con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, parzialmente confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 3.000 di multa, dichiarata sospesa, per i reati di cui agli artt. 99 cod. pen., 2 e 7 legge n. 895/1967, 3 legge n. 110/1975, commessi sino al 17 febbraio 2016, per avere detenuto nella propria abitazione due carabine ad aria compressa, alterate in modo da renderle capaci di generare un'energia cinetica superiore al limite stabilito per la loro classificazione quali armi di libera vendita; rilevato che il ricorrente deduce, con tre motivi, la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata, in merito alla energia cinetica sviluppabile dalle armi in questione, perché in caso di uso con munizioni di peso inferiore la potenza sviluppata sarebbe contenuta nel limite di legge, per non avere dichiarato la prescrizione del reato, nonostante l'erroneità della contestazione di una recidiva qualificata, e per non avere concesso le attenuanti generiche prevalenti, anziché equivalenti, a tale recidiva; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in tutti i suoi motivi: - il primo motivo è inammissibile perché versato interamente in fatto, in quanto diretto a chiedere a questa Corte una diversa valutazione dell'esito della prova svolta dalla polizia sulle armi in questione, nonostante l’identica valutazione espressa dai giudici di merito e nonostante che la sentenza impugnata abbia affrontato la questione della diversa misurazione della potenza in caso di uso di munizioni di peso inferiore, e l'abbia giudicata irrilevante e inidonea per escludere la sussistenza del reato, dal momento che la polizia ha misurato correttamente la potenzialità offensiva dell'arma, che sussiste se usata con proiettili più pesanti, e ha perciò ritenuto esistente la situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, che costituisce la ratio della norma; - il secondo motivo è inammissibile e manifestamente infondato, perché l'intervenuta prescrizione del reato, mai sostenuta nei giudizi di merito, è invocata solo quale conseguenza della esclusione della recidiva qualificata, richiesta non proposta con i motivi di appello e non proponibile per la prima volta in cassazione; - anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto non proposto con i motivi di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Giuseppe Santalucia