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Ordinanza — n. 34350/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal representation by a qualified defender.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34350/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Vincenzo D'Ambrosio's cassation appeal inadmissible because it was filed personally without the assistance of a qualified defender. Although the prisoner nominated a trusted lawyer, the appeal document was signed solely by the detainee, violating the mandatory requirement for legal representation. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a qualified defender; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of legal representation personal filing of appeal qualified defender requirement procedural costs and fine revoca della sospensione condizionale messa in libertà provvisoria prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod.proc.pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
Law n. 103/2017
Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
art. 613 cod. proc. pen
art. 616 cod.proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - GIORGIO POSCIA EVA TOSCANI GIOVANBATTISTA TONA Ord. n.sez.13229/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 18065/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO VINCENZO nato a Castellaneta il 29/08/1994 avverso l'ordinanza del 13/02/2025 del Tribunale di sorveglianza di Perugia; udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34350/2025 Roma, lì, 21/10/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 13 febbraio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo proposto da Vincenzo D’Ambrosio avverso l’ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Perugia aveva respinto la sua richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazione al semestre 21/12/2023-21/06/2024 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo D’Ambrosio, con atto manoscritto e depositato personalmente all’ufficio matricola della casa circondariale di Sollicciano-Firenze, lamentando l’insussistenza o la scarsa gravità della condotta valutata come ostativa al beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso può essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 – trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

2. Nel caso di specie il ricorrente ha nominato, contestualmente alla presentazione dell’impugnazione, un difensore di fiducia, ma il ricorso risulta redatto e sottoscritto personalmente dal detenuto istante, senza l'intervento di alcun difensore abilitato. Esso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Giuseppe Santalucia