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Ordinanza — n. 34349/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it re-evaluates facts instead of checking legal correctness of lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34349/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate the factual findings of the lower court regarding his alleged escape and misconduct. The appellant argued he was authorized to leave his home for court and did not molest anyone, but the Court found his version contradicted the established record of intoxication and social unacceptability. The Court ruled that it cannot substitute its own opinion on the facts, as its role is limited to verifying the legal correctness of the decision already made.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; The Court of Cassazione cannot re-evaluate the facts or substitute its own opinion on the conduct of the parties, as its function is strictly limited to verifying the legal correctness of the contested decision.

Parole chiave

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Court of Cassazione inadmissible appeal re-evaluation of facts legal correctness substitution of opinion procedural inadmissibility sentences of custody assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 52 D.LGS. 196/03
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Art. 363 c.p.p.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
ART. 52 D.LGS. 196/03
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv.
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Testo completo

NA ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 21/03/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che XXXXXXXXXXXXX, per mezzo del suo difensore avv. Marco Gaetano Malara, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 06 maggio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la sua richiesta di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, ritenendo dimostrata la sua inaffidabilità dalla condotta tenuta il giorno stesso di una precedente udienza, essendo evaso dagli arresti domiciliari esecutivi ed avendo molestato una donna, dopo essersi posto in stato di ubriachezza, essendo stato già condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, per avere il Tribunale ricostruito e valutato in modo errato l'episodio in questione, dal momento che egli non era evaso dalla propria abitazione ma era stato autorizzato ad allontanarsene per partecipare all'udienza, e non aveva molestato alcuna persona ma aveva solo suonato alla porta di una donna per chiederle aiuto, e per non avere tenuto conto del lungo periodo in cui egli ha rispettato le prescrizioni di tale misura; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con l’ordinanza impugnata, che ha negato la concessione di una misura alternativa per la totale inaffidabilità dimostrata dal ricorrente che, autorizzato ad allontanarsi dagli arresti domiciliari al solo fine di partecipare ad un'udienza, ne ha approfittato per trattenersi all'esterno, ubriacarsi e tenere comportamenti socialmente inaccettabili, così evidenziando la sua incapacità di adeguarsi alle regole sociali se non sottoposto ad uno stato di detenzione, e propone una versione alternativa del fatto, addirittura negando la condotta di evasione e la molestia denunciata, nonché obliterando lo stato di ubriachezza, versione che non è valutabile in questa sede; ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, mentre tale valutazione non è consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556;

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; ritenuto che, in ragione della natura del reato per il quale il ricorrente è stato condannato, debba disporsi l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto alla riservatezza;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 25/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PAOLA MASI GIUSEPPE SANTALUCIA