Ordinanza — n. 34286/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - GIORGIO POSCIA EVA TOSCANI GIOVANBATTISTA TONA Ord. n.sez.13309/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 19391/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA CARMELA nata a San Cataldo il 15/06/1948 avverso l'ordinanza del 09/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34286/2025 Roma, lì, 20/10/2025
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34286/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n.sez.13309/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 19391/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA CARMELA nata a San Cataldo il 15/06/1948 avverso l'ordinanza del 09/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34286/2025 Roma, lì, 20/10/2025
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - GIORGIO POSCIA EVA TOSCANI GIOVANBATTISTA TONA Ord. n.sez.13309/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 19391/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA CARMELA nata a San Cataldo il 15/06/1948 avverso l'ordinanza del 09/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34286/2025 Roma, lì, 20/10/2025
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Carmela Messina, per mezzo del suo difensore avv. Michele Savarese, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 09 aprile 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di detenzione domiciliare e ha respinto la richiesta di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, per avere ella violato le prescrizioni degli arresti domiciliari, per avere ricevuto altre denunce da parte delle persone offese dei reati in espiazione, e per avere ella consegnato in udienza assegni non coperti al solo scopo di ottenere i benefici del patteggiamento, avendo il Tribunale ritenuto gravi i reati commessi e sintomatici, i comportamenti sopra descritti, di una mancata revisione critica, neppure iniziata, essendo ella giunta a compiere atti fraudolenti per carpire dalle persone offese il consenso al patteggiamento; rilevato che la ricorrente deduce la manifesta illogicità dell’ordinanza impugnata, per avere il Tribunale negato la misura alternativa solo per l’episodio della consegna di assegni non coperti, senza valutare che tale condotta ha un rilievo solo civilistico e che ella ha agito in buona fede, ignorando la mancanza di copertura degli assegni, e senza tenere conto della sua età avanzata e della sua corretta condotta carceraria; vista la memoria depositata in data 03/09/2025, con cui la ricorrente ribadisce la fondatezza dei motivi del suo ricorso; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto di specificità, in quanto non si confronta con l’ordinanza impugnata, che ha valutato insussistente una revisione critica, almeno iniziata, per una pluralità di comportamenti della ricorrente, tra cui l’avere ella, in precedenza, violato le prescrizioni degli arresti domiciliari, il non avere mostrato consapevolezza della gravità dei reati commessi, ed avere tenuto la grave condotta descritta, simulando di essere disponibile a risarcire il danno, mediante la consegna di assegni in realtà privi di copertura, non essendo credibile che ella ignorasse tale circostanza dal momento che, se realmente avesse agito in buona fede, avrebbe immediatamente provveduto a coprire almeno in parte i titoli, con le provviste di cui ha la disponibilità, essendo indicata, nell’ordinanza, come titolare di pensione; ritenuto altresì che la ricorrente, di fatto, chieda a questa Corte una diversa valutazione di alcuni degli elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, mentre tale valutazione non è consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556;
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Giuseppe Santalucia