Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lower court's factual assessment lacks logical flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding a crime of missing firearm custody because the weapon was unloaded and stored in an uninhabited area. The court rejected this, stating that the lower court's logical reasoning regarding the weapon's location in the garden was sufficient and not subject to re-evaluation by the court of last instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court of cassation cannot substitute its own opinion for the lower court's factual assessment unless the decision is vitiated by manifest illogic or contradiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - GIORGIO POSCIA EVA TOSCANI GIOVANBATTISTA TONA Ord. n.sez.13304/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 19259/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA GIANCARLO nato a Velletri il 10/09/1964 avverso la sentenza del 04/11/2024 del Tribunale di Velletri; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34285/2025 Roma, lì, 20/10/2025
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giancarlo Castagna, per mezzo del suo difensore avv. Davide Ramazzotti, ha proposto appello, qualificato come ricorso per cassazione, contro la sentenza emessa in data 04 novembre 2024 con cui il Tribunale di Velletri lo ha condannato alla pena di euro 1.000 di ammenda, con sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all'art. 20-bis legge n.110/1975, commesso il 23/04/2021; rilevato che il ricorrente deduce l’errata interpretazione delle risultanze istruttorie dibattimentali, in quanto l’arma era priva di munizioni e custodita in un’abitazione chiusa e non frequentata da alcuno, e non era pertanto accessibile ad alcuna persona, e che in una situazione analoga la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13570 del 01/02/2017, ha ritenuto insussistente il reato in questione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché la sentenza impugnata ha valutato sussistente un’omessa custodia dell’arma attraverso un iter argomentativo logico e completo, ritenendo significativo il fatto che essa fosse stata rinvenuta non nell’abitazione ma nel giardino pertinenziale, senza che l’imputato sapesse dare una spiegazione di tale incongrua allocazione; ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, mentre tale valutazione non è consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556;
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Giuseppe Santalucia