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Ordinanza — n. 34284/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing motivation under new procedural law limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34284/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the court's failure to assess concrete dangerousness, a ground not permitted under the new procedural law. The appellant argued the judge omitted this evaluation, but the Court ruled that the statute strictly limits appeals to specific legal violations like erroneous qualification or penalty illegality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if they allege a defect in the court's reasoning regarding the existence of the crime, as the law restricts review to specific statutory grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing motivation defect procedural law reform dangerousness assessment art 448 comma 2-bis porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
- come modificato dalla legge n.103/2017 – trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
art. 4-bis legge n. 110/1975
pen., il Tribunale di Savona ha applicato a Claudio Laureri la pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 4-bis legge n. 110/1975 commesso il 01 dicembre 2023.
art. 444 cod. proc. pen
103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - GIORGIO POSCIA EVA TOSCANI GIOVANBATTISTA TONA Ord. n.sez.13302/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 19253/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURERI CLAUDIO nato a Imperia il 25/08/1970 avverso la sentenza del 10/04/2025 del Tribunale di Savona; udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34284/2025 Roma, lì, 20/10/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 10 aprile 2025, secondo il rito di cui all'art.444 cod. proc. pen., il Tribunale di Savona ha applicato a Claudio Laureri la pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 4-bis legge n. 110/1975 commesso il 01 dicembre 2023.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Claudio Laureri, per mezzo del proprio difensore avv. Stefano Luca Rizzo, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. per avere il giudice omesso di valutare la concreta offensività della condotta tenuta, che era motivata da una situazione di pericolosità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso può essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 – trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

E' di tutta evidenza che l'imputato ha invece censurato un vizio di motivazione relativo alla omessa motivazione circa la sussistenza del reato, peraltro chiedendo una interpretazione della norma, a suo dire costituzionalmente orientata, che non appare però consentita dal suo testo, il quale sanziona la condotta a prescindere da una valutazione circa la sua pericolosità in concreto, trattandosi, con evidenza, di un reato di pericolo presunto dal legislatore. Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.» (Sez.

F, ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; vedi anche Sez. 2, n.4727 del 11/01/2018, Rv.272014; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv.278337).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Giuseppe Santalucia