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Ordinanza — n. 34283/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to subsequent loss of interest after probation revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34283/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant lost her legal interest after the lower court revoked her probation order. The applicant initially challenged the revocation of her social service probation following a theft conviction but later withdrew her appeal after another woman confessed to the crime. The court ruled that this subsequent withdrawal of the contested decision extinguished the applicant's interest in the proceedings, rendering the appeal inadmissible without penalty.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; In cassation appeals, inadmissibility due to subsequent loss of interest arising from causes not attributable to the appellant exempts them from court costs and fines.

Parole chiave

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subsequent loss of interest inadmissibility of appeal probation revocation cassation procedure court costs exemption procedural standing withdrawal of appeal procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - GIORGIO POSCIA EVA TOSCANI GIOVANBATTISTA TONA Ord. n.sez.13288/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 19086/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VES MARIA SAMUELA nata a Sesto San Giovanni il 08/12/1970 avverso l'ordinanza del 06/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Brescia; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34283/2025 Roma, lì, 20/10/2025

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Maria Samuela Ves, per mezzo del suo difensore avv. Alberto Bova, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 06 maggio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale a lei applicata in data 21 settembre 2023, per avere ella riportato una denuncia per furto, a seguito della quale è stata anche sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo il giudice che l'esito della consulenza antropologica effettuata dalla difesa, che valuta come non identificabile la donna quale una delle tre ladre, non sia tale da escludere la sua partecipazione al furto, stante anche la pendenza a suo carico di un diverso procedimento per un furto commesso pochi giorni dopo la concessione della misura alternativa; rilevato che, con memoria depositata in data 12/09/2025, la ricorrente ha revocato il proprio ricorso depositando copia del provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza, in data 08 luglio 2025, ha revocato l’ordinanza impugnata, valutando plausibile la sua affermazione di non essere l’autrice del furto in questione, per avere un’altra donna confessato la propria responsabilità per tale delitto; ritenuto pertanto che il ricorso proposto sia divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la revoca del provvedimento impugnato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso stesso, fa venire meno l’interesse della ricorrente ad una decisione nel presente procedimento, avendo ella già ottenuto una decisione di accoglimento delle proprie doglianze; ritenuto che la declaratoria di inammissibilità per la causa indicata escluda la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di una carenza di interesse sopravvenuta, non imputabile a sua colpa, avendo questa Corte stabilito che «In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549);

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Giuseppe Santalucia