Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness and lack of reformatio in peius.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the claim of reformatio in peius. The appellant argued that the appellate court violated legal principles by applying a higher base sentence without granting generic mitigating circumstances, despite the first-instance judge having indicated a lower base sentence. The court ruled that the final sentence remained unchanged and that the appellant's interpretation of the first-instance judgment was illogical and contradicted his own appeal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if manifestly unfounded, particularly when the appellant proposes a logically inconsistent interpretation of the first-instance judgment while simultaneously requesting mitigating circumstances that were not granted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - PAOLA MASI - Relatore - GIORGIO POSCIA EVA TOSCANI GIOVANBATTISTA TONA Ord. n.sez.13212/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 17323/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANO GIUSEPPE nato a Benevento il 15/09/1980 avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte di appello di Napoli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34270/2025 Roma, lì, 20/10/2025
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giuseppe Luciano, per mezzo del suo difensore avv. Mario Cecere, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 17 febbraio 2025 con cui la Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967, commesso sino al 21 agosto 2018, per avere detenuto nella propria abitazione un revolver cal. 38, con matricola n. 97367; rilevato che il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la sentenza impugnata, con motivazione illogica, ritenuto corretta la pena finale indicata dal giudice di primo grado ed errata quella indicata come pena base, pari a mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di multa, mentre detto giudice potrebbe avere irrogato tale pena detentiva, inferiore al minimo edittale, concedendo di fatto le attenuanti generiche: in tal caso, però, il giudice avrebbe omesso di operare la riduzione per il rito abbreviato, riducendo tale pena a mesi quattro di reclusione; rilevato che il ricorrente adduce che la motivazione della sentenza impugnata comporta la violazione del divieto indicato, perché applica una pena base pari a nove mesi di reclusione, mentre il giudice dei primo grado aveva indicato quella di mesi sei di reclusione, senza applicare, nel correggere l'errore materiale che attribuisce a quest'ultimo, il principio della interpretazione in favore dell'imputato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza, dal momento che il ricorrente propone una interpretazione della sentenza di primo grado palesemente illogica, ipotizzando che siano state concesse, di fatto, le attenuanti generiche mentre egli stesso, nell'atto di appello, risulta averne chiesto la concessione, evidentemente ritenendo che tale beneficio non fosse stato riconosciuto; ritenuto altresì che non sussiste alcuna reformatio in peius, avendo la Corte di appello confermato la pena detentiva irrogata volutamente ed esplicitamente dal giudice di primo grado, conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione (contrasto peraltro, in questo caso, in realtà insussistente, essendo l’entità della pena finale indicata in modo chiaro ed esplicito anche nella motivazione), il primo prevale sulla seconda (vedi, tra le mole, Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Rv. 269375), limitandosi a precisare l'effettiva entità della pena base sia quanto alla pena detentiva sia quanto alla pena pecuniaria; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Masi Giuseppe Santalucia