Italian Court dismisses appeal against prison benefit denial due to new crimes and lack of reformation proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of a probationary measure. The appellant argued that favorable elements were ignored and a negative prognosis was unjustified, while the court found the trial judge properly weighed recent prison crimes and treatment needs. The decision rests on the discretionary nature of judicial assessment regarding residual danger and the requirement for demonstrated reformation before granting alternative measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 Ord. pen.; The granting of alternative measures to detention is a discretionary judicial power requiring a balanced assessment of the convict's merit and social reintegration suitability, where a negative prognosis based on recent offenses and lack of reformation does not constitute an arbitrary denial of the benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TONA ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXil XXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 12/03/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che XXXXXXXXXXXXXXXricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione a pene concorrenti in corso di espiazione in regime carcerario e, con l’unico motivo, denunciasarebbero stati trascurati plurimi elementi favorevoli e, conseguentemente, negato l’accesso al beneficio previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico negativo sul pericolo di reiterazione di reati; ribadito che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell’affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza – diversamente da quanto denunciato dal ricorrente – ha espressamente preso in esame tutti gli elementi a disposizione, e, tuttavia, con motivazione adeguata ed esente da profili di illogicità, non li ha ritenuti di pregnanza tale da giustificare l’ammissione alla misura alternativa, valorizzando la gravità dei fatti recentemente commessi all’interno dell’Istituto di pena e quanto segnalato dalla relazione dell'Uepe in punto di necessità di una prosecuzione delle attività trattamentali; considerato che, pertanto, il Giudice non ha affatto ancorato il diniego alla mancata prova del ravvedimento, non avendo fatto coincidere con quest’ultimo l’indice di risocializzazione richiesto dall’art. 47 Ord. pen., né ha dato rilievo ostativodecisivo alla gravità dei fatti commessi; piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l’evoluzione trattamentale del condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto – con valutazione discrezionale finale, insindacabile in questa sede – ad un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, valorizzando l'avvenuta successiva commissione da parte del condannato di ulteriori reati; ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213;
Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.