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Ordinanza — n. 34268/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against rejection of probation request due to unfavorable recidivism prognosis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34268/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the probation request. The appellant argued the reasoning was illogical, but the court found the appeal specific only to the motivation's quality rather than the substantive legal grounds. The decision rests on the principle that a negative prognosis regarding future recidivism precludes the evaluation of a treatment program, rendering the rejection legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 464-bis cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: When a negative prognosis regarding the defendant's abstinence from further crimes is established, the judge is not required to evaluate the proposed treatment program, and the rejection of probation is legally justified.

Parole chiave

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probation request rejection recidivism prognosis treatment program evaluation inadmissible appeal criminal procedure code

Disposizioni normative citate

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Art. 464-bis cod. proc. pen.
Considerato che Dritan Kamaraku ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Ragusa ha rigettato la richiesta di messa alla prova ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 464-quater, comma 3 cod. proc. pen.
Considerato che Dritan Kamaraku ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Ragusa ha rigettato la richiesta di messa alla prova ai sensi dell'art. 464-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 464-bis cod. proc. pen
Considerato che Dritan Kamaraku ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Ragusa ha rigettato la richiesta di messa alla prova ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
art. 133 cod. pen
pen., la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 18602 del 22/03/2024, Berardi
e che, ove il giudice ritenga che non possa formularsi una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati, egli non sia tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (Sez. 4, n. 18602 del 22/03/2024, Berardi, Rv.
Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia
Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv.

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Testo completo

TONA ORDINANZA Kumaraku Dritan nato in Albania il 09/04/1982 avverso l'ordinanza del 21/05/2025 del Gip del Tribunale di Ragusa dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Dritan Kamaraku ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Ragusa ha rigettato la richiesta di messa alla prova ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014, e deduce la manifesta illogicità della motivazione per errata valutazione dei requisiti; letta la memoria depositata in data 3 settembre 2025 con la quale il ricorrente chiede la trattazione del procedimento in Prima Sezione; ritenuto il motivo non consentito siccome aspecifico; ricordato che, a mente del tenore letterale dell’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., reputi idoneo il programma di trattamento presentato e ritenga che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati e che, coerentemente con la interpretazione fornita da questa Corte, deve ribadirsi che, si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice, guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. e che, ove il giudice ritenga che non possa formularsi una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati, egli non sia tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (Sez. 4, n. 18602 del 22/03/2024, Berardi, Rv. 286248 – 01;

Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602); considerato che il Tribunale, ponendosi nel solco di tali principi, ha posto a ragione del rigetto la personalità negativa del condannato dalla quale ha inferito l’impossibilità di formulare un giudizio prognostico favorevole, ritenendo l'accoglimento della richiesta precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è d