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Ordinanza — n. 34267/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses expulsion appeal for convicted foreigner lacking effective family ties in Italy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34267/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a deportation order issued to a convicted Tunisian national. The applicant argued that his family allowances and residence with a niece constituted sufficient family ties to block expulsion under Article 19 of Law 286/1998. The court rejected these claims, finding the applicant's social integration negligible and his family connections ineffective, thus upholding the deportation decision.

Regesto Legislator

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Art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 8 CEDU: The court affirms that for foreign nationals, the right to family life remains a relevant obstacle to expulsion, but the applicant must demonstrate effective family ties and social integration to prevent deportation.

Parole chiave

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deportation order family life rights social integration Law 286/1998 convicted foreigner effective ties expulsion appeal espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
249175); richiamata la giurisprudenza di questa Corte – che si condivide e riafferma – che, pur a fronte dell'intervenuta modifica dell'art. 19 d.lgs.
Art. 8 Convenzione EDU
Art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
non è stato espunto il richiamo agli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 50871 del 25/05/2018, Tello
19 del medesimo plesso normativo (Sez. 1, n. 50871 del 25/05/2018, Tello;
Sez. 1, n. 6814 del 09/07/2015, Nakai
Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli
2016, Nakai; Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv.
Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

TONA ORDINANZA Gouadria Nasreddine, alias Kobria Nasriden nato in Tunisia il 12/03/1984 avverso l'ordinanza del 19/03/2025 del Tribunale di sorveglianza di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Nasreddine Gouadria (alias Nasriden Kobria) ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l'opposizione al decreto di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza in data 5 novembre 2024 e deduce violazione degli artt. 13 e 16 d. lgs. n. 286 del 1998 e vizio di motivazione in punto di omessa verifica della pericolosità del condannato e di mancata valutazione dell’esistenza di vincoli effettivi in Italia (fruisce di permessi premio presso la nipote, figlia del fratello); ritenuto che il ricorso è del tutto aspecifico, non evidenziando alcun elemento in virtù del quale ritenere l'esistenza di una qualche ingerenza del provvedimento di esplusione nella vita privata e familiare dell'interessato; ricordato, infatti, che l'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo (Sez. 1, n. 50871 del 25/05/2018, Tello;

Sez. 1, n. 6814 del 09/07/2015, dep. 2016, Nakai; Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175); richiamata la giurisprudenza di questa Corte – che si condivide e riafferma – che, pur a fronte dell'intervenuta modifica dell'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n 286 e dell'espunzione dalla disposizione di cause ostative all'espulsione riguardanti la condizione familiare della persona, ha ravvisato la perdurante rilevanza del diritto alla vita privata e familiare del cittadino non appartenente all'Unione europea (in tale senso, Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150-01).

L'art. 19 d.lgs. cit. aveva, invero, subìto una precedente modifica con il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, nel senso, per quanto d'interesse in questa sede, che era fatto divieto disporre l'espulsione dello straniero, salve ragioni imperative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute dei residenti in Italia, qualora sussistessero fondati motivi per ritenere che ne sarebbe derivato nocumento al diritto alla vita privata e familiare del medesimo, a tale fine rilevando l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata della sua permanenza in Italia.

Tale disposizione è stata ulteriormente modificata, come accennato, con il d.l. n. 130 del 2023, convertito dalla I. n. 173 del 2023, ma dall'art. 19 cit. non è stato espunto il richiamo agli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit., che rimanda agli obblighi «costituzionali o internazionali dello Stato italiano», per l'appunto espressamente indicati, costituenti vincolo per il legislatore: ne consegue che, ai fini dell'espulsione, risulta a tutt'oggi rilevante l'incidenza del diritto alla vita affettiva e familiare del destinatario del provvedimento, consacrato all'art. 8 Convenzione EDU; ribadito che la Convenzione EDU costituisce parametro interposto ai fini del sindacato dell'ordinamento nazionale rispetto alla Costituzione e considerato che non si frappone alcun ostacolo letterale, nell'ambito della disciplina del d.lgs. n. 286 del 1998, alla lettura prospettata dell'art. 19 cit., deve tuttavia escludersi che, nella specie, il provvedimento impugnato mostri i vizi denunciati, poiché il Tribunale ha preso in considerazione le circostanze che renderebbero prevalente il diritto alla vita privata e familiare, in tesi ostative all'espulsione, escludendone l'operatività, con motivazione logica e congruente, evidenziandone la genericità (il ricorrente si era limitato ad indicare lo svolgimento di meri permessi premio presso la nipote, con la quale non risulta che egli abbia intrattenuto alcuna relazione); ritenuto che il Tribunale, valutando tutti gli elementi a disposizione, ha tratto la logica considerazione dell'insussistenza di cause ostative all'espulsione del ricorrente, che non presentava elementi di integrazione sociale, familiare e lavorativa rispetto alla realtà nazionale, suscettibili di essere scandagliati dal giudice adito anche attraverso l'esercizio dei propri poteri istruttori e che tale motivazione resiste alle aspecifiche affermazioni contenute nel ricorso; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma