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Ordinanza — n. 34259/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to representation by an unauthorized defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34259/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was filed by a defense attorney not registered in the special registry required for this court. The appellant, Luigi Nocerino, argued for the right to personal representation, but the court relied on established precedent affirming the legislature's discretion to mandate technical representation for cassation appeals. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The requirement for appeals to the Court of Cassation to be represented by a specially registered defense attorney is constitutionally valid and does not infringe upon the right to defense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility unauthorized defense attorney special registry requirement Court of Cassation rules legal representation mandate procedural defect dismissal defense attorney registration difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale pronuncia che può essere svolta senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale pronuncia che può essere svolta senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

TONA ORDINANZA Nocerino Luigi nato a Napoli il 11/02/1998 avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorso nell'interesse di Luigi Nocerino avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 18 marzo 2025 è stato presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile; considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale pronuncia che può essere svolta senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 2