Italian Supreme Court dismisses appeal against denial of home detention for murder conviction due to lack of remorse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible against the denial of home detention and probation for a murder conviction. The defendant argued that the lower court's refusal was based solely on unproven facts and an unjustified negative prognosis regarding recidivism, despite his good conduct in prison. The court upheld the lower court's discretionary decision, noting that the judge properly balanced the severity of the crime with the defendant's lack of critical revision as evidenced by treatment reports.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 Ord. pen.; The granting of alternative measures to detention is a discretionary power of the surveillance court, which must evaluate the convict's merit and suitability for social reintegration without being bound by the specific judgments in treatment reports, provided the reasoning is logically coherent and based on a balanced assessment of all case aspects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TONA ORDINANZA Rizzuti Alessio nato a Roma il 22/07/1979 avverso l'ordinanza del 06/03/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Alessio Rizzuti ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le sue istanze di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione al residuo di pena in corso di espiazione per il reato di omicidio nei riguardi di un clochard che dormiva nel sottoscala dell’Ospedale dove svolgeva attività di vigilanza; rilevato che, con due articolati motivi, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il Giudice specializzato negato l’accesso ai benefici sulla sola scorta della mancata ammissione dei fatti per i quali è stato condannato e che è pervenuto alla formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole sul pericolo di reiterazione di reati, nonostante la sua irreprensibile condotta carceraria; letta la memoria in data 28 luglio con la quale il ricorrente chiede l’inoltro del procedimento alla Sezione Prima di questa Corte; ribadito il principio affermato in sede di legittimità secondo cui la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato che, anche nel caso dell’affidamento in prova il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato; ritenuto che il Tribunale si è mosso nell’alveo di tali principi e non ha ancorato il diniego alla mancata prova del ravvedimento, non avendo fatto coincidere con quest’ultimo l’indice di risocializzazione richiesto dall’art. 47 Ord. pen., né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravità del fatto commesso; piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questi elementi l’evoluzione trattamentale del condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti indicati dalla difesa e rinvenuti negli atti, è giunto – con valutazione discrezionale finale, insindacabile in questa sede – a un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, valorizzando la scarsa revisione critica, così come attestato nelle due relazioni dell’equipe trattamentale, l’ultima delle quali recentissima (marzo 2025); ritenuto che si tratta di motivazione logicamente coerente e aderente alle risultanze in atti cui il ricorrente non contrappone alcun argomento capace d’inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle