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Ordinanza — n. 34248/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34248/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly absorbed the detention of a weapon into the carrying offense, claiming this affected the legal qualification of the act. The Court rejected this, holding that under established precedent, a challenge to legal qualification in a plea-bargain sentencing is only admissible if it constitutes a manifest error, which was not present here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea-bargain sentencing, a cassation appeal based on erroneous legal qualification is inadmissible unless it demonstrates a manifest error where the qualification is clearly eccentric to the charge.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification review plea bargain sentencing inadmissibility declaration procedural costs award contraffazione di merci infrazione doganale contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103, in vigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti
Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Ahmed
Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino
Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari
281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri
Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv.
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Testo completo

TONA ORDINANZA Lombardi Michele nato a Foggia il 30/05/1977 avverso la sentenza del 31/03/2025 del Gip del Tribunale di Foggia udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Foggia, nei confronti di Michele Lombardi, nella parte in cui avrebbe omesso di ritenere la condotta di detenzione dell’arma assorbita in quella di porto perché le due condotte avrebbero avuto inizio contestualmente e ciò, secondo il ricorrente, avrebbe inciso sulla corretta qualificazione giuridica del fatto; ricordato che la novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); considerato che – pur ribadendosi che, in tema di c.d. patteggiamento, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti, Rv. 280373) – deve altresì rilevarsi che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Ahmed, Rv. 283023;

Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842, in cui, nell'affermare tale principio, si è riconosciuta l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisando la Corte, in motivazione, che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso;

Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619); ritenuto che, nel caso di specie, non si rinviene alcun errore nella qualificazione giudica del fatto nei termini appena precisati, l’erroneità essendo infatti meramente asserita e fondata su una diversa ricostruzione dei fatti; ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle