Cassation court dismisses illegal reentry appeal where unauthorized return is not excused by marriage to a citizen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible against a second-instance judgment regarding the applicant's unauthorized reentry into Italy. The applicant argued that his marriage to an Italian citizen and misunderstanding of the reentry ban should excuse his conduct, but the court rejected this based on established precedent requiring prior authorization for family reunification. Furthermore, the court found the third ground of appeal regarding the negative probation prognosis unsupported, as the lower court correctly distinguished between treatment suitability and the likelihood of future crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 13, d.lgs n. 286 del 1998; Art. 133 cod. pen.: Unauthorized reentry by an expelled foreigner is not excused by subsequent marriage to a national citizen, and probation suspension requires a favorable prognosis on future criminality independent of treatment program evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TONA ORDINANZA Pjetri Gjergj nato in Albania il 19/08/1992 avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Gjergi Pjetri ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce tre motivi; rilevato che il primo e il secondo – con il quale denuncia l’errata applicazione dell’art. 13, comma 13, d.lgs n. 286 del 1998 perché si sarebbe trascurato che egli aveva mal inteso il divieto di reingresso intimatogli e che, comunque, la condotta era finalizzata al ricongiungimento familiare con la donna divenuta effettivamente sua moglie – contrastano con il principio espresso in sede di legittimità secondo cui«La condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scriminata dall'avere lo straniero, destinatario di un precedente provvedimento di espulsione, contratto matrimonio con una cittadina comunitaria (nella specie, di nazionalità italiana), domiciliata nel territorio nazionale, poiché, al fine di poter legittimamente attuare il proprio diritto al ricongiungimento con il coniuge, il soggetto espulso deve preventivamente richiedere l'autorizzazione alle Autorità italiane» (Sez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, Balloumi Hassen, Rv. 279640 - 01); rilevato che è del pari manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso che imputa alla Corte di appello un errato giudizio prognostico negativo in punto di messa alla prova, poiché il Giudice di secondo grado – con argomenti logicamente coerenti – ha valorizzando la precedente condanna in materia di stupefacenti e la condotta trasgressiva rispetto agli obblighi impostigli in occasione dell’espulsione; considerato che tale motivazione si pone nel solco del principio secondo cui «La sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, dep.2016, Matera, Rv. 266256 – 01); ritenuto che se il giudice dà conto in motivazione – com’è avvenuto nel caso in esame – dell’impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato, ciò basta per negare il beneficio richiesto, senza alcuna necessità che egli proceda altresì a valutare il programma presentato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.