Italian court dismisses appeal claiming sentencing error based on social conditions and nomadic ethnicity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Davide Amato's appeal inadmissible for failing to provide specific arguments regarding sentencing. The appellant argued that the lower court ignored his nomadic ethnicity and low education level, but the court found this complaint merely repetitive of previously evaluated grievances. Consequently, the court upheld the territorial court's discretion in applying Article 133 of the Penal Code and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The court's assessment of sentencing criteria based on the defendant's personality and social conditions is unreviewable in appeals unless the reasoning is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
TONA ORDINANZA Amato Davide nato a Locri il 30/09/1991 avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Davide Amato ricorre avverso la sentenza in preambolo e deduce, con un unico, articolato, motivo di ricorso, vizio di motivazione in punto di ribadita dosimetria della pena che avrebbe dovuto essere ridotta valorizzando le «condizioni sociali e familiari dell’imputato, soggetto di etnia nomade e con basso grado di scolarizzazione»; ritenuto il motivo non consentito perché riproduttivo di doglianze già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale e, comunque, aspecifico; considerato, infatti, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio – che ha evidenziato, ai fini della congruità dello stesso, la personalità negativa del ricorrente quale emerge dalle precedenti plurime condanne, anche per reati della stessa indole, e dall’indifferenza mostrata nei riguardi dei provvedimento dell'Autorità – poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché – come nel caso di specie – sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso,