Criminal appeal dismissed for inadmissibility; prior distance between crimes negates continuity of criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for continuity of criminal design. The appellant argued that temporal distance alone should not exclude continuity given identical modus operandi and economic motives. The Court rejected this, citing established precedent that temporal separation between analogous crimes negates a specific prior design, and that shared motive is insufficient to establish a single criminal plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; In cases of crimes committed at a temporal distance, the presumption is that subsequent acts were not specifically planned at the time of the original offense, thereby negating the continuity of criminal design.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
TONA ORDINANZA Serban Angelica Melania nata in Romania il 04/09/1987 avverso l'ordinanza del 07/05/2025 del Gip del Tribunale di Cosenza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Angelica Melania Serban ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe reso una motivazione insoddisfacente in punto di insussistenza dell’unicità di disegno criminoso, trascurando che la distanza temporale tra i fatti oggetto delle sentenze non è da sola sufficiente a escludere l'unitaria anticipata ideazione, soprattutto considerata la medesimezza del modus operandi e la comune causale dei fatti (ossia il soddisfacimento del propri bisogni primari a causa delle precarie condizioni economiche); rilevato che il ricorso è manifestamente infondato poiché deduce enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione» (Cass.
Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537); rilevato che nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di tale principio e, pur rilevando che si trattava di reati omogenei (rapine), ha utilizzato, quale elemento decisivo per escludere l’unicità di disegno criminoso, la distanza temporale (di tre anni e sei mesi) tra i fatti oggetto di giudizio; ricordato che neppure coglie nel segno la dedotta comune causale dell'affermato stato di bisogno dell’imputata, poiché ai fini dell'accertamento della sussistenza della continuazione non si deve avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore delle diverse azioni delittuose e l'eventuale identità del movente è insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso, che infatti non va confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C