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Ordinanza — n. 34232/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses minor's appeal claiming lack of sentencing reasoning for aggravated gun crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34232/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the minor's cassation appeal inadmissible regarding the sentencing reasoning. The appellant argued the sentence exceeded the statutory minimum without sufficient logical justification, while the Court affirmed that sentencing discretion is generally unreviewable in higher courts. The decision relied on established precedent stating that specific detailed arguments are unnecessary when the sentence is near the minimum and the reasoning is evident in the overall judgment.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court's assessment of sentencing criteria is unreviewable in appeals unless arbitrary or illogical, and specific detailed reasoning is not required when the sentence is near the statutory minimum.

Parole chiave

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sentencing discretion minor criminal liability gun crimes aggravation cassation inadmissibility statutory minimum penalty responsabilità penale dei minori gioventù in azione infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 52 d.lgs. 196/03
216704); ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.
art. 133 cod. pen
art. 52 d.lgs. 196/03
216704); ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep.
Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008
269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv.
Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013
239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep.
Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016
Sez. U, n. 15 del 31.5.2000
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Testo completo

TONA ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXX il XXXXXXXXXX avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte di appello di Napoli - Sezione Minorenni dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che XXXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli- Sezione per i minorenni ha confermato la sua condanna alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 l.n. 497 del 1974 e di quelli di cui agli artt. 610 e 339 cod. epn., reati tutti aggravati dall’art. 416-bis 1. Cod. pen. e, con un unico motivo di ricorso, deduce l'assenza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, parametrato in misura superiore al minimo edittale senza l'indicazione del percorso logico-giuridico che ha portato alla conferma di detta parametrazione; ritenuta che il motivo è manifestamente infondato perché prospetta una censura in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass.

Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949); rilevato che nel caso che ci occupa la pena base per il più grave reato in materia di armi è stata parametrata in misura di poco discostantesi dal minimo edittale, con un aumento congruo ex art. 81 cpv. cod. pen. e che il Giudice di appello ha dato contezza dei motivi di tale scostamento, facendo riferimento alla personalità dell’imputato e alla gravità dei fatti, invero descritti come una vera e propria scorreria in armi, in pieno giorno, unitamente ad altri correi, maggiorenni, appartenenti al clan di camorra De Luca- Bossa; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta pronuncia non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, trattandosi di minore di età (Sez.

U, n. 15 del 31.5.2000, Radulovic, Rv. 216704); ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 25/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.