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Ordinanza — n. 34231/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal execution regarding continuity of crimes and drug addiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34231/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to recognize the continuity of crimes. The appellant argued that the crimes were part of a single criminal design driven by drug addiction, but the court found the offenses heterogeneous and committed at different times and places. Consequently, the court ruled that the lower court correctly applied legal principles requiring a specific link between the addiction and the crimes, which was absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The recognition of criminal continuity requires a verified link between the offender's state of drug addiction and the specific crimes, which must be more than merely indicative of a general delinquent choice.

Parole chiave

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continuity of crimes drug addiction criminal execution single criminal design inadmissible appeal volitional planning heterogeneous offenses dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che XXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.
Art. 81 cod. pen.
Art. 52 d.lgs. 196/03
Così è deciso, 25/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
art. 671 cod. proc. pen
Considerato che XXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.
art. 52 d.lgs. 196/03
Così è deciso, 25/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni
Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella
(Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv.
Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso
Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv.
Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo
248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

TONA ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXX il XXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 23/04/2025 del Tribunale di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che XXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione; considerato che il ricorrente deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie per l'omogeneità dei reati e svalutando la loro causale, rinvenibile nel documentato stato di tossicodipendenza del condannato; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01); rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi e ha dato articolato conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, che i reati erano eterogenei, commessi a distanza temporale oltre che in località differenti; ribadito, quanto al dedotto stato di tossicodipendenza, che, come previsto specificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., esso deve essere specificamente valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o da cui siano dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490;

Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005); ritenuto che – nel caso di specie – l’ordinanza impugnata non ha dimenticato di considerare l’incidenza, ai fini dell’individuazione del medesimo disegno criminoso, del dedotto stato di tossicodipendenza, ma al riguardo ha motivatamente ritenuto, alla luce delle tipologie di reato, dei luoghi e tempi di consumazione e delle disomogenee caratteristiche delle singole condotte, non esservi alcuna documentabile relazione tra queste ultime e l’anzidetta condizione tossicomanica; ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 25/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA TOSCANI GIUSEPPE SANTALUCIA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.