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Ordinanza — n. 34221/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding conditional sentence revocation timing under Italian Penal Code Article 168.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34221/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the conditional sentence was revoked incorrectly because the new crime occurred after the original offenses. The court ruled that revocation applies when the new conviction becomes final, regardless of the original crime's timeline.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 2 c.p.; The conditional sentence is revoked by law when the convict receives a new conviction for a prior crime, with the revocation taking effect upon the final judgment of the new conviction.

Parole chiave

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conditional sentence revocation Italian Penal Code final judgment timing criminal appeal inadmissibility procedural costs ricalcolo delle prestazioni complementari revoca della sospensione condizionale rendita di invalidità retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 2 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina
163», poiché è principio pacifico che il momento al quale ancorare la revoca del beneficio è quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv.
Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, Loiero
Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, Shajaku
265724 - 01; Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, Shajaku, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

TONA ORDINANZA Meza Crespo Elvis Fernando nato in Ecuador il 08/05/1996 avverso l'ordinanza del 08/04/2025 del Gip del Tribunale di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Elvis Fernando Meza Crespo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice dell’esecuzione ha revocato nei suoi riguardi il beneficio della sospensione condizionale della pena concessocon la sentenza della Corte di appello di Genova in data 14 settembre 202, irrevocabile il 15 settembre 2023; rilevato che il ricorrente lamenta che la revoca sarebbe stata disposta sulla base dell'erronea applicazione dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., poiché i reati di cui alla sentenza asseritamente revocante sarebbero stati commessi successivamente a quelli per i quali il beneficio era stato concesso; letta la memoria depositata in data 5 settembre 2026 con la quale il ricorrente ha ribadito i motivi di ricorso e chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata; considerato che – diversamente da quanto lamenta il ricorrente – la revoca del beneficio trova sicuro fondamento nel disposto dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se «nei termini stabiliti» il condannato «riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163», poiché è principio pacifico che il momento al quale ancorare la revoca del beneficio è quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Salamina, Rv. 280056 - 01;

Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724 - 01; Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868 - 01); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 2