Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to manifestly unfounded claims regarding omitted reasoning on waived grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Frassini and De Plano inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants challenged the Second Instance Court's failure to provide reasoning on specific grounds, arguing these grounds were erroneously treated as waived. The court determined the claims were manifestly unfounded because the parties had already agreed on the sentence in the record, making the omission of reasoning on other liability grounds legally incompatible with the final decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Appeals are inadmissible when the grounds relied upon are manifestly unfounded, specifically when the omission of reasoning on certain appeal grounds is rendered legally impossible by the parties' prior agreement on the sentence, thereby precluding the lower court from addressing those specific liability issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRASSINI SIMONE TERENZINHA nato il 05/03/1979 BUSSOLO RAPHAEL nato il 09/08/1998 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 16736/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, riguardanti l'omessa motivazione su motivi dedotti in appello ritenuti erroneamente rinunciati, sono manifestamente infondati rispetto alla rinuncia da parte dei ricorrenti ai motivi di appello diversi da quelli sulla misura della pena (v. pg. 79 della sentenza) posta a base della decisione ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (riportando il verbale del 8.1.2025 la richiesta delle parti di valutare l'ipotesi di concordato in atti),essendo indiscusso l'intervenuto accordo tra le parti sulla pena per entrambi i ricorrenti (v. pg. 79, ibidem), incompatibile con la rinunzia agli altri motivi sulla responsabilità e, pertanto, non dovendo la sentenza dare conto delle ragioni della responsabilità;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de( ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2