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Ordinanza — n. 34127/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic challenge to sentence without specific grounds regarding recidivism exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34127/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Arata Massimiliano inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's sentence determination, arguing it was too close to the statutory minimum after the exclusion of recidivism. The court rejected this generic criticism, noting the appeal lacked specific grounds to justify a remand for a new sentencing determination.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it is based on a generic or abstract criticism of the sentencing determination without specifying the grounds for the alleged error.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility sentencing determination review recidivism exclusion Cassation procedural rules specific grounds requirement riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale pena massima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARATA MASSIMILIANO nato a GENOVA il 21/03/1977 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con l'unico motivo, è genericamente proposto nel censurare la determinazione della pena, rispetto al devoluto in appello incentrato sulla sola esclusione della recidiva ed al suo accoglimento, con determinazione della pena non distante dal minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.2025