Confiscation appeal dismissed as lack of proof for illicit origin of funds without prior seizure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the confiscation of funds. The appellant argued for confiscation, but the court found the lower court's reasoning on the lack of proof for the illicit origin of funds to be correct and sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 85-bis d.P.R. n. 309/90; Art. 240-bis cod. pen.: Confiscation proceedings do not require a prior preventive seizure if the lack of proof regarding the illicit origin of funds is already correctly established in the initial judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUA SALVATORE nato a POMPEI il 16/11/2001 avverso la sentenza del 24/04/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;• OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso, entrambi sulla disposta confisca delle somme di denaro, sono manifestamente infondati in quanto risulta correttamente motivato il gWO presupposto - in base al rinvio operato dalla previsione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 all'art. 240-bis cod. pen. - relativo alla mancata prova della provenienza lecita delle somme in questione e non necessitando un precedente sequestro preventivo a riguardo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.9.2025