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Ordinanza — n. 34126/2025 — snpen Generato dall'IA

Confiscation appeal dismissed as lack of proof for illicit origin of funds without prior seizure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34126/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the confiscation of funds. The appellant argued for confiscation, but the court found the lower court's reasoning on the lack of proof for the illicit origin of funds to be correct and sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 85-bis d.P.R. n. 309/90; Art. 240-bis cod. pen.: Confiscation proceedings do not require a prior preventive seizure if the lack of proof regarding the illicit origin of funds is already correctly established in the initial judgment.

Parole chiave

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confiscation of funds illicit origin proof preventive seizure requirement inadmissible appeal procedural costs appropriazione indebita di fondi confisca sotto sanzione internazionale flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 85-bis d.P.R. n. 309/90
Art. 240-bis cod. pen.
309/90 all'art. 240-bis cod.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/90
art. 240-bis cod. pen
309/90 all'art. 240-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUA SALVATORE nato a POMPEI il 16/11/2001 avverso la sentenza del 24/04/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;• OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso, entrambi sulla disposta confisca delle somme di denaro, sono manifestamente infondati in quanto risulta correttamente motivato il gWO presupposto - in base al rinvio operato dalla previsione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 all'art. 240-bis cod. pen. - relativo alla mancata prova della provenienza lecita delle somme in questione e non necessitando un precedente sequestro preventivo a riguardo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.9.2025