Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34122/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic lack of motivation regarding unconsidered defense complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34122/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a generic lack of motivation concerning unconsidered defense complaints. The appellant argued that specific grievances were ignored, but the court found the complaint merely evoked general legal principles without identifying specific reasons for the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the complaint is generic, lacking specific indications of the reasons not considered and their relevance.

Parole chiave

Generato dall'IA
defect of motivation generic complaint unconsidered defense inadmissible appeal procedural costs motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUDO NICOLAS nato a TORINO il 22/12/1994 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso in ordine al vizio di motivazione per mancata considerazione delle doglianze difensive è palesemente generico limitandosi a evocare correlati principi di diritto senza alcuna specifica indicazione dei motivi non considerati e della loro rilevanza, come pure delle ragioni poste a base della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2025