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Ordinanza — n. 34121/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as manifestly generic for failing to substantiate Article 129 procedural violation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34121/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the claim regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for responsibility based on a detailed motivation that the court found did not actually confront the specific procedural violation alleged. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal based on a generic allegation of procedural violation without a specific confrontation with the detailed motivation is inadmissible.

Parole chiave

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Article 129 procedural violation manifestly generic appeal inadmissible criminal appeal failure to confront motivation court costs and fine difetto di motivazione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOFFALDANO FRANCO nato a TORINO il 14/11/1970 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;• OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell'art.129 cod. proc. pen., è manifestamente generico rispetto alla articolata motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità con la quale non si t confronta in alcun modo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.9.2025