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Ordinanza — n. 34119/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and raising non-devolved issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34119/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, was deemed manifestly generic. The court determined that the issue concerned solely the contestation of recidivism, which had not been properly devolved to the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a generic allegation of procedural violation regarding a matter not devolved to the appellate instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-devolved issue recidivism contestation procedural violation recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIRETTO LUIGI nato a TORINO il 12/01/1994 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell'art.129 cod. proc. pen., è manifestamente generico, avendo ad oggetto questione non devoluta in appello, limitato alla sola contestazione della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.9.2025