Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34117/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic criticism of probative assessment regarding phone ownership.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34117/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision that returned a mobile phone to him while he was detained, arguing a generic lack of access to evidence. The court rejected this as a mere criticism of the factual evaluation without specific legal or logical flaws, noting the phone was identified via photos and the detention context.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A generic criticism of the probative assessment regarding the attribution of a mobile phone to a detainee, based solely on photos and detention context without specific logical or legal vices, constitutes inadmissible appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic criticism probative assessment mobile phone ownership detention context Corte di Cassazione spese processuali uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHLAL HICHAM nato il 10/01/1983 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; • OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso costituisce generica inaccessibile censura in fatto alla valutazione probatoria che ha ricondotto il telefono cellulare al ricorrente, all'epoca detenuto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, non solo sulla base della sua identificazione nella foto rinvenuta nel cellulare, ma anche sulle modalità di detenzione e elativo contesto; (ittt-) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.9.2025