Italian Court dismisses generic appeals on false accusation and assault charges due to lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Donato Marotta and Esmeralda Marotta inadmissible. The appellants challenged a lower court ruling regarding their responsibility for false accusations and assault against Colombo, but their arguments were deemed generic and failed to address the specific factual findings on video evidence. Consequently, the court rejected the claims and ordered the appellants to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific; generic censure of factual findings without engaging with the contested evidence renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAROTTA DONATO nato a BIELLA il 21/08/1993 MAROTTA ESMERALDA nato a POLLA il 15/03/1997 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, proposti per sovrapponibili motivi in relazione al reato di cui al capo B, sono palesemente generici nel censurare l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di calunnia e le sue ragioni ;non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata in ordine alla accertata manifesta falsità della accuse mosse dai ricorrenti al Colombo in ragione della attribuibilità, sulla base delle videoriprese, ad entrambi i predetti di una deliberata aggressione ai danni del Colombo;
Ritenuto che la seconda censura mossa dalla ricorrente Esmeralda Marotta in relazione al reato di lesioni di cui al capo 1 è genericamente proposta rispetto alla ineccepibile valutazione espressa a riguardo dalla sentenza impugnata sul pieno concorso della ricorrente alla aggressione portata ai danni del Colombo (v. pg. 6 della sentenza); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.202