Ordinanza — n. 34114/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFACE JESSICA nato a MONCALIERI il 18/01/1985 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; n OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, riguardante la dedotta tardività della querela, costituisce sostanziale reiterazione del motivo di appello al quale la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, considerando il complesso dei rapporti e interlocuzioni tra la ricorrente e la parte offesa che non consentiva di collocare il termine a quo dalla ricezione della denuncia del 15.6.2018 ( v. pg. 4 e sg. della sentenza);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 367 cod. pen; Ordinanza — n. 34114/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pg. 4 e sg. della sentenza);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFACE JESSICA nato a MONCALIERI il 18/01/1985 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; n OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, riguardante la dedotta tardività della querela, costituisce sostanziale reiterazione del motivo di appello al quale la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici, considerando il complesso dei rapporti e interlocuzioni tra la ricorrente e la parte offesa che non consentiva di collocare il termine a quo dalla ricezione della denuncia del 15.6.2018 ( v. pg. 4 e sg. della sentenza);
Ritenuto che il secondo motivo sulla dedotta rinuncia tacita alla querela è parimenti / genericamente proposto rispetto al corretto rilievo della mancanza di fatti incompatibili&bn la volontà di querelarsi (v. pg. 5); Ritenuto che anche il terzo motivo sulla configurabilità del reato di cui all'art. 367 cod. pen. è generica riproposizione del pertinente motivo di appello al quale la sentenza ha risposto rilevando che la mera prospettazione dello smarrimento delle tre tavole di separazione - incompatibile con la casuale rimozione per mero errore - era di per sé idonea a configurare le tracce di un eventuale furto ovvero di una ricettazione (v. pg. 7);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/