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Ordinanza — n. 34113/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of unitary intent in alleged continuous offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34113/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mouqsid Mohsin inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize a 'continuity' of offenses, arguing for a specific legal characterization. The court rejected this claim because the alleged acts lacked a unitary intent, instead representing occasional conduct, thus rendering the appeal unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 257 c.p.; Art. 258 c.p.: The court established that criminal continuity requires a unitary intent; without this element, separate occasional acts cannot be subsumed under a continuous offense.

Parole chiave

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criminal continuity unitary intent occasional conduct inadmissible appeal Cassazione penale reiterazione di reati penali altri reati infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 257 c.p.
Art. 258 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUQSID MOHSIN nato a BORGOSESIA il 31/12/1995 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;• OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato nel censurare l'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione, del tutto correttamente esclusa in ragione della mancata unitaria ideazione dei reati considerati, espressione - invece - di occasionali condotte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese -processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.2025