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Ordinanza — n. 34110/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging factual assessment and lacking interest in generic mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34110/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a preliminary judgment regarding an aggravating circumstance under Article 80 of the Tax Code, arguing for a re-evaluation of facts. The court rejected this because the appeal invoked a prohibited ground under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, specifically targeting a factual reassessment and lacking interest in generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/90: An appeal challenging a court's reassessment of facts or alleging a lack of interest in generic mitigating circumstances is inadmissible under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual reassessment prohibition generic mitigating circumstances Article 448 Code of Criminal Procedure procedural costs and fine guida in stato di ebbrezza qualificata commisurazione della pena per traffico di stupefacenti caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
309/90, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/90
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BELGHITI ABDELHAQ nato il 19/02/1995 avverso la sentenza del 08/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 16437/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante la sussistenza della aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., investendo la censura una rivalutazione del fatto e, in ogni caso, rilevando la mancanza di interesse rispetto al giudizio di prevalenza nella massima estensione delle attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con• la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.