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Ordinanza — n. 34109/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding theft of electricity aggravating circumstance and drug cultivation sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34109/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for theft of electricity, arguing against the applicability of the aggravating circumstance for unauthorized connection to the external network, and questioned the sentencing for drug cultivation. The court rejected these arguments, affirming that the aggravating circumstance applies regardless of harm to other users because the energy was destined for public services, and finding the drug sentencing within the judge's discretionary powers.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: The aggravating circumstance for theft of electricity applies to unauthorized connections to the external network regardless of actual harm to other users, as the energy is destined for public services; generic factual challenges to sentencing or conduct characterization render appeals inadmissible.

Parole chiave

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theft of electricity unauthorized connection aggravating circumstance drug cultivation public services inadmissible appeal judicial discretion reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza del reato di cui al capo 3) (art. 337 cod. pen.) é genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto all'ineccepibile individuazione della condotta minacciosa e violenta tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti (v.
art. 337 cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza del reato di cui al capo 3) (art. 337 cod. pen.) é genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto all'ineccepibile individuazione della condotta minacciosa e violenta tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti (v.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023
(Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Pg, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRONOVO GIUSEPPE nato a PALERMO il 08/03/1986 avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivoi riguardante la sussistenza della aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen. e della conseguente procedibilità di ufficio del reato di cui al capo 2)1è manifestamente infondate considerando, in conformità all'accusa mossa, il consolidato orientamento secondo il qualefin tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta. (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Pg, Rv. 285422 - 01);

Ritenuto che il secondo motivo sulla sussistenza del reato di cui al capo 3) (art. 337 cod. pen.) é genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto all'ineccepibile individuazione della condotta minacciosa e violenta tenuta dal ricorrente nei confronti degli operanti (v. pg. 8); Ritenuto che il terzo motivo sulla determinazione della pena del reato- base sub 1) costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato, per discostarsi dal minimo edittale, il quantitativo di sostanza stupefacente nella disponibilità del ricorrente e le modalità professionali impiegate per la realizzazione della coltivazione illecita;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/20