Cassation appeal dismissed as inadmissible for improper grounds and lack of legal interest under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentence for alleged failure to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure and lack of reasoning, while the opposing party argued these grounds were legally impermissible. The court rejected the appeal because the first and third issues lacked legal interest, and the second issue concerned a factual revaluation rather than a legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not constitute a legal interest or if the challenge targets a factual revaluation rather than a legal error.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRONTEDDU MASSIMO nato a ROMA il 14/08/1972 avverso la sentenza del 18/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 16403/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., l'illegalità della pena e l'omessa motivazione sulla pena applicata, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (la prima e la terza questione), non potendosi sostenere l'illegalità della pena per il mancato riconoscimento della ipotesi lieve, investendo la censura una rivalutazione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.