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Ordinanza — n. 34105/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic second ground and non-devolved third ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34105/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground regarding the legal qualification of the crime was rejected as repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the appellate court. The second ground on non-punishment was deemed manifestly generic for merely invoking a legal principle without specific facts, while the third ground on general mitigating circumstances was inadmissible because it was not raised in the appeal. Consequently, the court upheld the lower court's judgment without further review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if a ground is repetitive of previously dismissed arguments or is manifestly generic for merely invoking a legal principle without factual substantiation, and if a ground was not properly devolved to the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic ground repetitive argument non-devolved issue procedural dismissal motivi di cassazione circostanze attenuanti motivi di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 31/07/1989 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riguardante la qualificazione giuridica del reato è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di meritor che ha dato conto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, della ripetuta violenza commessa dal ricorrente ai danni degli operanti per guadagnare la fuga e frustrare il loro controllo (v. par. 1.2. della sentenza);

Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. é manifestamente generico limitandosi a evocare un principio di diritto e le risultanze del primo giudizio; quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la relativa questione non è stata devoluta in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/09/2025