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Ordinanza — n. 34104/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of manifest error in fact qualification under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34104/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Judge Salvatore Lo Giudice and Judge Marina Ella inadmissible. The appellants argued for a different qualification of the facts, but the court found no manifest error as required by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal for lack of qualification is inadmissible unless the qualification is manifestly eccentric to the charge without any room for opinion.

Parole chiave

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manifest error standard lack of qualification appeal Article 448 c.p.p. procedural inadmissibility Cassazione ordinanza qualificazione giuridica dei fatti sviamento della giustizia mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116
pen., non versandosi in caso di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO GIUDICE SALVATORE nato a AVOLA il 06/03/1981 LO GIUDICE MARIN ELLA nato a AVOLA il 28/01/1969 avverso la sentenza del 13/01/2025 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 16358/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, riguardanti l'erronea qualificazione del fatto, e proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non versandosi in caso di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.0