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Ordinanza — n. 34103/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for lack of legal interest under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34103/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a preliminary ruling on the grounds of omitted application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, claiming a penalty was illegal. The court rejected this claim, finding no legal interest existed to support the appeal under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: An appeal based on the omission of a provision regarding illegal penalties is inadmissible if no actual illegal penalty exists, as there is no legal interest to sustain the remedy.

Parole chiave

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omitted application of law illegal penalty lack of legal interest inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende Art. 448 c.p.p. licenziamento in tronco

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRISOLINO LUCIANO nato a TRANI il 18/11/2002 avverso la sentenza del 01/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 16356/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., non versandosi in pena illegale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.202